Art.1) In data 05.05.1976 é stata fondata in Pratteln l’Associazione
Famiglia Siciliana di Pratteln.
Art.2) All’Associazione possono iscriversi tutte le persone che lo richiedono.
Alle cariche direttive possono accedere tutti i soci.
Art.3) La Famiglia Siciliana di Pratteln ha per fine l’unione di tutti i siciliani a
prescindere da idee politiche e religiose, tutela gli interessi morali e materiali
dei suoi soci, prefiggendosi di creare, in collaborazione con altre Associazioni
o enti, condizioni migliori per i nostri corregionali in Svizzera, preparandoli,
affinché, in un rientro in patria, l’emigrato ha coscienza dei problemi che l’aspettano.
Art.4) L’Associazione ha lo scopo di mantenere viva nei siciliani la cultura, le usanze,
nonché le tradizioni della nostra terra.
Art.5) L’Associazione promuove e sollecita ogni iniziativa, affinché l’emigrato abbia
un riconoscimento di parità fra italiano e svizzero, aiutandolo ad inserirsi nella
vita, usanze e costumi del paese che lo ospita.
Art.6) L’Associazione collabora col Consolato Generale e le Autorità Svizzere affinché
il suo socio abbia ad avere la più completa assistenza.
Art.7) L’Associazione promuove l’avvicinamento dei sindacati, i consigli consultivi
comunali, i Comitati Cittadini, le comissioni e le organizzazioni Svizzere
interessate ai problemi dell’emigrazione.
Art.8) L’Associazione si prfigge di svolggere attività culturali, ricreative e in
collaborazione con le autorità consolari, corsi di formazione professionale
per i nostri emigrati.
Art.9) L’Associazione si prfigge d’intervenire presso la Regione Siciliana, affinché
le leggi che li riguardano siano operanti e nuove ne vengano fatte per i loro
interessi.
Art.10) L’Associazione si ispira ai principi costituzionali della Repubblica Italiana,
facendo si che i suoi soci ne rispettano le leggi e le norme, e facendo altresi
rispettare le leggi del paese che li ospita.
Art.11) L’Associazione non ha fine lucrativo, ma vive con offerte dei soci o enti privati.
Art.12) Per modificare lo statuto è necessario la metà più uno dei soci, qualora non
fossero presenti, la metà più uno dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Art.13) L’Associazione può deliberare, dopo avere accertato la situazione patrimoniale,
lo scioglimento dell’Associazione, devolvendo tutti gli attivi a beneficio dei
bambini handicappati del Cantone di Basilea-Campagna.
Art.14) L’Associazione rilascia a tutti i soci un tesserino come attestato di società.
Art.15) I revisori-cassa debbono essere consiglieri, ma non debbono essere membri
del Direttivo.
Art.16) L’Associazione si compone come figura nell’allegato organigramma che è
parte integrante di questo statuto.
Art.17) Il Consiglio Direttivo si compone da un Presidente, un vice-Presidente, un
Segretario, un vice-Segretario, un Cassiere ed un minimo di cinque Consiglieri.
Art.18) L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione. Essa si riunisce una
volta l’anno, o ogni qualvolta che la metà più uno dei soci, per motivi
speciali, ne facesse richiesta. La sede e la data, per la convocazione, vengono
fissate dal Consiglio Direttivo ed i soci verranno informati almeno un mese
prima per corrispondenza.
Art.19) L’Assemblea con il suo Consiglio Direttivo definiscono le linee da seguire
e le direttive da portare a termine.